- Sovraindebitamento e debiti con l’Agenzia delle Entrate: la circolare 9/E regola voto nel concordato minore, sanzioni non cancellabili e meritevolezza
a cura PMI
Roma 23 ottobre 2026 – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in versione definitiva la circolare su sovraindebitamento ed esdebitazione, seconda parte del commento al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
l documento detta agli Uffici le regole sui debiti fiscali di famiglie, professionisti e piccole imprese che chiedono al tribunale di uscire da un indebitamento non più sostenibile.

Le istruzioni riguardano la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata del sovraindebitato e la liberazione finale dai debiti, anche per chi non ha nulla da offrire ai creditori.
Per chi ha cartelle e imposte arretrate, la liberazione copre anche le pendenze con il Fisco, sanzioni autonome escluse. Gli Uffici contestano il beneficio quando il debitore ha smesso per anni di versare le imposte continuando a pagare gli altri creditori; la sola prevalenza del debito tributario è invece insufficiente per negarlo.
In sintesi:

- la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 commenta gli articoli 65-83 e 268-283 del D.Lgs. n. 14/2019 e fissa le istruzioni agli Uffici per ogni procedura di sovraindebitamento;
- nel concordato minore la proposta al Fisco è esente dalla procedura di transazione fiscale dell’art. 88 CCII e deve comunque rispettare il trattamento non deteriore dei crediti tributari (Cass. n. 14555/2026);
- l’esdebitazione rende inesigibili imposte e sanzioni accessorie, mentre le sanzioni tributarie autonome sono escluse (art. 278, comma 7, CCII);
- contro l’esdebitazione l’Agenzia propone reclamo solo con elementi oggettivi e documentati, come anni di omessi versamenti a vantaggio degli altri creditori (art. 124 CCII).
Circolare 9/E sul Codice della crisi d’impresa: le procedure di sovraindebitamento
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 ottobre 2026 commenta le norme del D.Lgs. n. 14/2019 sulle procedure di sovraindebitamento riservate a consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e agli altri debitori esclusi dalla liquidazione giudiziale.
Rispetto alla bozza messa in consultazione dal 26 giugno al 24 luglio 2026, il testo definitivo recepisce le osservazioni degli operatori e le sentenze della Cassazione arrivate nel frattempo.
Le procedure commentate seguono l’ordine del Codice della crisi:
- disposizioni generali e procedure familiari, articoli 65 e 66;
- ristrutturazione dei debiti del consumatore, articoli da 67 a 73;
- concordato minore, articoli da 74 a 83;
- liquidazione controllata del sovraindebitato, articoli da 268 a 277;
- esdebitazione, compresa l’esdebitazione dell’incapiente, articoli da 278 a 283.
In tutte le procedure la nomina dell’attestatore è facoltativa e la sua assenza non incide sul giudizio degli Uffici (art. 65, comma 3, CCII). Nelle procedure familiari la domanda unica tiene separati i patrimoni e i debiti solidali vanno indicati per intero nella posizione di ciascun familiare (art. 66, comma 3, CCII).
La Parte II segue la prima parte della circolare, la n. 5/E del 16 luglio 2026 su composizione negoziata, concordato semplificato e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. L’Agenzia ha annunciato la Parte III, su accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, e la Parte IV, su liquidazione giudiziale e istituti residuali, per arrivare a un unico documento di prassi sui profili fiscali del Codice. Il testo della circolare è pubblicato sul sito delle Entrate.
Debiti fiscali del sovraindebitato: il conteggio per l’OCC

Il debito tributario entra nella domanda attraverso l’Organismo di composizione della crisi (OCC): entro sette giorni dall’incarico l’OCC avvisa l’Agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti per l’ultimo domicilio fiscale del debitore, che entro quindici giorni comunicano il debito accertato e gli accertamenti pendenti (art. 68, comma 4, CCII). Per la circolare il termine di quindici giorni è ordinatorio.
La Direzione provinciale liquida le dichiarazioni, notifica avvisi di irregolarità e di accertamento e trasmette all’OCC il conteggio complessivo, escludendo le somme già affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che certifica a parte ruoli, sanzioni e interessi di mora.
In attesa del conteggio definitivo l’Ufficio può inviare una stima tratta dall’Anagrafe tributaria, con l’avvertenza che potrà essere aggiornata. Per redigere le proprie relazioni l’OCC può inoltre consultare l’anagrafe tributaria, le centrali rischi e le altre banche dati pubbliche, accesso reintrodotto dal correttivo-ter (art. 65, comma 4-bis, CCII).
Nel concordato minore, riservato a professionisti e imprese, il conteggio comprende anche l’IVA. Per i carichi in rateizzazione o in definizione agevolata, come la rottamazione-quinquies, gli Uffici ricostruiscono con l’Agente della riscossione le somme già versate e il residuo, così che lo stesso debito non compaia due volte.
Piano del consumatore: durata, moratoria e osservazioni dell’Agenzia
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata a chi ha contratto debiti solo per scopi personali: se una parte dell’esposizione deriva da un’attività d’impresa o professionale, anche cessata, il debitore deve chiedere il concordato minore (art. 2, comma 1, lett. e, CCII, come modificato dal correttivo-ter).
Il giudice omologa il piano senza voto dei creditori e supera le contestazioni di chiunque, Fisco compreso, se l’opponente riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione controllata (art. 70, comma 7, CCII).
Il Codice non fissa una durata massima del piano e i tribunali hanno omologato rateazioni di otto e nove anni. Gli Uffici controllano che i piani pluriennali, anche con moratoria, siano giustificati dalla convenienza rispetto alla liquidazione attestata dall’OCC; tra più proposte vantaggiose privilegiano quella che tutela meglio l’Erario, anche nei tempi di pagamento.
La Cassazione (ord. n. 20941 del 20 giugno 2026) ha confermato la bocciatura di un piano che rateizzava i debiti in trent’anni, quando la vendita della casa, stimata 196.500 euro e contesa da otto offerte fino a 200.000 euro, avrebbe saldato i creditori molto prima.
Per i crediti privilegiati la proposta può prevedere una moratoria di 2 anni dall’omologazione (art. 67, comma 4, CCII).
La circolare recepisce l’ordinanza della Cassazione n. 11676/2026 e chiede agli Uffici di controllare che il piano calcoli e paghi gli interessi legali maturati sui crediti erariali privilegiati durante la sospensione, anche se il versamento è rinviato.
Gli Uffici inviano le osservazioni all’OCC entro venti giorni dalla comunicazione del piano (art. 70, comma 3, CCII), perché secondo la Cassazione solo il creditore che le formula diventa parte del giudizio di omologazione e può poi proporre reclamo. Se l’omologazione è revocata, il debito tributario originario torna dovuto per intero (art. 72 CCII).
Concordato minore: voto del Fisco e transazione fiscale
Nel concordato minore l’Agenzia delle Entrate vota attraverso la Direzione provinciale per tutti i crediti tributari, compresi quelli già iscritti a ruolo; l’Agente della riscossione vota soltanto sui propri oneri di riscossione.

Silenzio-assenso e dissenso motivato
Il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per comunicare all’OCC adesione, dissenso e contestazioni (art. 78, comma 2, lett. c, CCII); chi non risponde è considerato favorevole alla proposta (art. 79, comma 3, CCII).
Per questo la circolare impone agli Uffici di esprimersi sempre entro il termine e di motivare in modo puntuale l’eventuale voto contrario.
Regole sostanziali dell’art. 88 e trattamento non deteriore
La Cassazione (sent. n. 14555 del 16 maggio 2026) ha escluso che nel concordato minore serva la procedura di transazione fiscale dell’art. 88 CCII: il debitore non presenta la domanda prevista dal comma 5 e la Direzione provinciale vota senza il parere conforme della Direzione regionale.
Le regole sostanziali dell’art. 88, comma 1, si applicano comunque. La proposta può pagare in parte i crediti erariali e collocare la quota incapiente tra i chirografari, in una classe apposita, purché rispetti il criterio del trattamento non deteriore dei crediti tributari e previdenziali; altrimenti gli Uffici ne eccepiscono l’inammissibilità.
Cram down fiscale e debiti quasi tutti erariali
Il giudice può omologare senza l’adesione del Fisco quando il suo voto è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione controllata (art. 80, comma 3, CCII).
Il cram down fiscale serve solo al calcolo delle maggioranze, e l’Agenzia può contestare ogni altro presupposto di ammissibilità.
Se il debito è quasi tutto erariale, gli Uffici possono eccepire l’abuso dello strumento quando emergono indizi come l’omissione ripetuta dei versamenti con risorse disponibili o i pagamenti preferenziali ad altri creditori, sulla linea della Corte d’appello di Genova (sent. n. 48 del 29 luglio 2025).
Imprenditore cancellato dal registro delle imprese
La domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile, anche per l’imprenditore individuale e anche nella forma liquidatoria (Cass. sent. n. 20141 del 16 giugno 2026, art. 33, comma 4, CCII), e gli Uffici si adeguano a questa lettura.
Per l’imprenditore individuale cancellato lo strumento disponibile è la liquidazione controllata, come aveva già ritenuto la Corte d’appello di Roma il 13 dicembre 2024.

Liquidazione controllata: insinuazione dei crediti tributari
Nella liquidazione controllata il Fisco recupera i propri crediti con la domanda di ammissione al passivo, da inviare al liquidatore via PEC entro il termine fissato dalla sentenza di apertura, non superiore a novanta giorni (art. 270, comma 2, lett. d, CCII).
L’Agente della riscossione insinua i crediti iscritti a ruolo; gli Uffici quantificano il resto, anticipando la lavorazione di dichiarazioni, processi verbali di constatazione e atti del registro. Se il credito erariale non è ammesso, in tutto o in parte, gli Uffici valutano l’opposizione allo stato passivo.

Esdebitazione: imposte, sanzioni tributarie e meritevolezza
Con l’esdebitazione i debiti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili nei confronti del debitore, e la regola vale anche per i debiti tributari, assenti dall’elenco delle esclusioni (art. 278, comma 7, CCII). Coobbligati e fideiussori possono essere ancora chiamati a pagare (art. 278, comma 6, CCII).
Dopo la liquidazione controllata il beneficio opera alla chiusura della procedura o, se prima, decorsi tre anni dalla sua apertura; i creditori ammessi al passivo, Agenzia compresa, hanno quindici giorni per presentare osservazioni sull’istanza del debitore (art. 282, comma 1, CCII).
Imposte inesigibili e sanzioni autonome escluse
Per le sanzioni tributarie la circolare chiede una valutazione caso per caso. La sanzione accessoria, legata alla violazione che ha generato il debito d’imposta, segue la sorte del tributo ed è coperta dal beneficio; la sanzione autonoma, priva di questo collegamento, è esclusa e può essere riscossa.
Dal provvedimento di esdebitazione gli Uffici sospendono le partite iscritte a ruolo e i carichi affidati all’Agente della riscossione.
Meritevolezza di chi ha debiti con il Fisco
L’esdebitazione spetta solo a chi non ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2, CCII). Quando riceve un decreto di esdebitazione, l’Ufficio controlla l’assenza di atti in frode e la coerenza tra calo del reddito e formazione dei debiti, e propone reclamo (art. 124 CCII) solo se ha prove documentate di un uso distorto dell’istituto.
La circolare e le decisioni che richiama danno criteri di giudizio per le situazioni più frequenti:
| Situazione del debitore | Effetto sulla meritevolezza |
|---|---|
| Mancato incasso dell’IVA fatturata, insolvenza dei clienti, ritardi di pagamento dei committenti, forte calo del reddito o dell’attività, se documentati e collegati all’inadempimento | Possono escludere la colpa grave, valutati per imprevedibilità, durata della crisi di liquidità e uso delle risorse disponibili (circolare n. 9/E/2026, par. 6.6) |
| Debito prevalentemente tributario o inadempimento prolungato, senza altri elementi | Insufficienti per presumere la colpa grave (circolare n. 9/E/2026, par. 6.6) |
| Imposte non versate per anni mentre gli altri creditori sono pagati regolarmente | Colpa grave ostativa all’esdebitazione (Corte d’appello di Venezia, decreto 25 giugno 2026; art. 282, comma 2, CCII) |
| Rateizzazioni e definizioni agevolate rispettate solo in parte, dopo anni di attività finanziata con le imposte non versate | Insufficienti a superare il giudizio negativo (Tribunale di Pistoia, decreto 24 aprile 2026; art. 282 CCII) |
| Imposte non pagate per sostenere spese non primarie e un tenore di vita elevato | Colpa grave, istanza respinta (Tribunale di Bologna, provvedimento 5 maggio 2026; art. 282 CCII) |
| Nuove società con lo stesso oggetto e la stessa compagine familiare dopo l’estinzione di quella debitrice verso l’Erario | Meritevolezza esclusa, reclamo dell’Agenzia accolto (Tribunale di Viterbo, decreto 10 settembre 2026; art. 283 CCII) |
| Trust o vincoli di destinazione sui beni | Condotta contraria alla buona fede, esdebitazione negata (Corte d’appello di Firenze, 15 dicembre 2025) |
Debitore incapiente: soglia di reddito e controlli degli Uffici
Il debitore persona fisica che non può offrire ai creditori alcuna utilità ottiene l’esdebitazione una sola volta, e per tre anni dal decreto i creditori possono agire sulle utilità sopravvenute (art. 283, comma 1, CCII).
Per la circolare la soglia di reddito del comma 2 è solo un indicatore: gli Uffici cercano anche risorse patrimoniali o reddituali indirette, o intestate solo in apparenza a terzi, che permettano un pagamento anche minimo.
Chi è già stato dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale senza ottenere l’esdebitazione non può chiederla da incapiente per gli stessi debiti.




