L’avvocato Nicola Ricciardi, esperto tributarista, chiarisce alcuni aspetti fiscali a seconda della situazione in cui ci si trova
Roma (Rm) – Nelle ipotesi di separazione o divorzio dei coniugi, la regola generale da tenere in considerazione è quella del consenso dei diretti interessati. Sono quindi i coniugi a decidere, sempre all’interno dei limiti imposti dalla legge. Esaminiamo allora alcuni dei casi più frequenti nella pratica.
In caso di vendita della prima casa entro i 5 anni dall’acquisto, non si decadrà più dall’agevolazione fiscale anche se il coniuge venditore non acquisti entro un anno un’altra abitazione con gli stessi requisiti. Condizione necessaria perché questo avvenga, sarà che la vendita sia il risultato di un accordo raggiunto tra i coniugi in sede di separazione. La norma vale sia tra gli stessi coniugi che nei confronti dei terzi.
Quindi, in caso di vendita “anticipata” della casa coniugale, nelle ipotesi di separazione, non si perderanno i benefici prima casa, sempre che questo sia previsto nell’accordo di separazione omologato dal giudice (lo ha stabilito ultimamente l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 80/E del 09/09/2019). Si ricorda poi che l’atto con il quale viene trasferito all’ex coniuge un immobile, in esecuzione di un accordo di separazione consensuale, è esente da imposte.
Per stabilire invece chi dovrà pagare l’IMU, bisognerà guardare alla presenza di figli minori. Se non vi sono, si dovrà fare riferimento al diritto sul bene immobile (lo prevede il comma 743 della legge 160/2019). Nel caso dell’IMU infatti sono esentate dal pagamento le ipotesi di abitazione principale.
Ma che cosa succede nelle ipotesi di coniugi separati e divorziati cui viene assegnata la casa familiare in presenza di affidamento dei figli? In questo caso, il genitore assegnatario diviene titolare di un diritto di abitazione sullo stesso immobile.
Per concludere, se una coppia senza figli decide di separarsi, l’IMU la paga il proprietario. Se invece ci sono figli minori sarà l’assegnatario della casa coniugale che dovrà provvedere al pagamento dell’imposta.
Da questo deriva che, quando ci sono figli minori, il genitore assegnatario non sarà tenuto al pagamento dell’IMU. Se invece i minori non vi sono, varranno le regole ordinarie. Quindi, se l’immobile appartiene al coniuge, che però non è assegnatario dello stesso, la casa farà capo solo a questi che dovrà regolarmente pagare l’imposta. Se invece il bene appartiene a entrambi i coniugi, si dovrà guardare alle singole quote di possesso. Quindi, quella parte di casa che fa capo al coniuge non assegnatario pagherà l’imposta, mentre quella parte di casa che fa capo al coniuge che la utilizza non dovrà pagare l’imposta, in quanto abitazione principale.